REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO APULO LUCANO
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
All’interno della FIAB – “FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS" (da qui in avanti FIAB) è costituito il “Coordinamento Apulo Lucano” (da qui in avanti “Coordinamento”), che potrà utilizzare nelle proprie comunicazioni la denominazione “FIAB COORDINAMENTO APULO LUCANO”.
Articolo 2 – FINALITA’
Il Coordinamento ha le medesime finalità della FIAB; e ha i seguenti scopi:
- promuovere sul territorio le politiche intraprese dalla FIAB a livello nazionale
- Coordinare l’attività delle associazioni che fanno parte del Coordinamento fornendo loro una rappresentanza unitaria a livello regionale.
- Promuovere la nascita di associazioni FIAB in quelle città in cui ancora non sono presenti.
- Esprimere il parere su domande di adesione di nuove associazioni, nei tempi richiesti dalla Segreteria Organizzativa FIAB, coordinandosi con essa per l’istruttoria.
Articolo 3 – APPARTENENZA
Fanno parte del Coordinamento le associazioni di Puglia e Basilicata che aderiscono alla FIAB. L’adesione al Coordinamento non limita in alcun modo le iniziative e le attività delle singole associazioni.
Le associazioni aderenti al Coordinamento che recedono dalla FIAB o che ne sono escluse sono automaticamente escluse dal Coordinamento.
Sono momentaneamente escluse dal Coordinamento le associazioni che non hanno versato il proprio contributo annuale al fondo spese (art. 8).
Articolo 4 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del coordinamento
1.Il Consiglio del Coordinamento
2.Il Coordinatore
Articolo 5 – CONSIGLIO DEL COORDINAMENTO
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato dal Coordinatore oppure da almeno tre delle associazioni aderenti. La convocazione deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo per posta elettronica (e-mail).
Le riunioni devono svolgersi anche per via telematica, definendo i tempi del dibattito e della votazione; pertanto, ogni associazione deve fornire una sua mail ufficiale con cui poter dialogare.
Non sono ammesse deleghe.
Ciascuna associazione esprime un voto in seno al Consiglio e attribuisce tale facoltà al suo presidente o ad uno dei propri soci formalmente incaricati di rappresentare l’associazione all’interno del Consiglio.
Al Consiglio del Coordinamento partecipa il Coordinatore, senza diritto di voto.
Il Consiglio è il massimo organo del Coordinamento ed è sovrano. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei rappresentanti, ad eccezione della decisione di rimuovere il Coordinatore e le modifiche al presente statuto che devono essere prese a maggioranza dei 2/3 del Consiglio dei Delegati.
Articolo 6 – COORDINATORE
Il coordinatore ha il compito di rappresentare il coordinamento al CN FIAB, a cui partecipa senza diritto di voto, come previsto dal regolamento nazionale FIAB. Le spese di viaggio sono rimborsate dalla FIAB
Il Coordinatore è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio e rimane in carica due anni.
L’incarico di Coordinatore deve essere assunto preferibilmente a turnazione da tutte le associazioni aderenti al Coordinamento.
Sono compiti del Coordinatore:
- dare esecutività e far rispettare le decisioni deliberate durante le riunioni del Coordinamento stesso, purché esse non contrastino con i fini statutari della FIAB
- la promozione della FIAB sul territorio e la rappresentanza collettiva delle Associazioni facenti parte del Coordinamento verso i soggetti esterni, pubblici e privati, che abbiano rilevanza regionale o sovra provinciale promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove associazioni nel territorio
- dare supporto informativo, consulenza amministrativa ed organizzativa verso le predette Associazioni;
- favorire il corretto funzionamento delle singole associazioni anche attraverso l’articolazione di proposte e indicazioni per il superamento di eventuali criticità e per la promozione di uno sviluppo democratico della vita associativa.
- relazionare al Consiglio Nazionale sull’attività del Coordinamento e sulla situazione associativa, come previsto dal regolamento nazionale FIAB
- esprimere il parere su domande di adesione di nuove associazioni, nei tempi richiesti dalla Segreteria Organizzativa FIAB, coordinandosi con essa per l’istruttoria
- contribuire alla predisposizione dell’istruttoria per i provvedimenti di cui all’art. 9, secondo comma, punto c), dello Statuto della FIAB (esclusione dalla FIAB per gravi motivi) e trasmettere al Consiglio Nazionale il proprio parere di merito comunque non vincolante
- Il Coordinatore può sottoscrivere atti ufficiali solo su esplicita delega del Presidente Nazionale della FIAB; se tali atti impegnano le associazioni, gli stessi dovranno essere sottoscritti anche dai Presidenti delle singole associazioni interessate.
- attuare altre deleghe deliberate appositamente da parte del Consiglio Nazionale.
Il coordinatore può essere rimosso dal suo incarico da parte del consiglio dei delegati a maggioranza dei 2/3 delle deleghe totali.
Articolo 7 – CONSIGLIO DEL COORDINAMENTO
Le assemblee sono valide in prima convocazione purché sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei delegati presenti.
Contestualmente all’assemblea sarà redatto un verbale che sarà reso noto a tutte le associazioni aderenti mediante invio per posta elettronica (e-mail).
Articolo 8 – FONDO SPESE
Al fondo spese del Coordinamento contribuiscono in parti uguali tutte le associazioni aderenti, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio
Il coordinatore dispone del fondo spese per rimborsare spese documentate compiute nel nome del coordinamento per attività di rilievo regionale o sovraprovinciale non già coperte dalla FIAB e ne rende conto al Consiglio.
Il regolamento della FIAB, cui si rimanda, prevede il rimborso delle spese sostenute dal coordinatore (su presentazione di documenti giustificativi) nei seguenti casi:
- supporto alla nascita e sviluppo di nuove associazioni
- partecipazioni ad assemblee, riunioni ed incontri di associazioni aderenti quando fosse ritenuto utile per lo sviluppo di tali associazioni e della FIAB;
- altre mansioni delegate direttamente dal Presidente o Consiglio Nazionale
In caso di recesso di un’associazione dalla FIAB o dal Coordinamento, nulla è dovuto a questa associazione da parte del Coordinamento in relazione ai contributi già versati.
In caso di scioglimento del Coordinamento, il fondo spese residuo è conferito alla FIAB.
Articolo 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Modifiche al presente regolamento devono essere deliberate in sede di Consiglio a maggioranza del numero dei 2/3.